Vai al contenuto
Seleziona una pagina

Condizione particolare per impianti soggetti alla regola tecnica di prevenzione incendi

A partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione 40/2014/R/gas e s.m.i., per gli impianti soggetti alle competenze dei Vigili del Fuoco, in aggiunta ai normali documenti richiesti per la conduzione dell’accertamento documentale il cliente finale deve fare pervenire alla Capogruppo, 2i Rete Gas S.p.A., anche la documentazione comprovante l’avvenuto regolare adempimento alle procedure antincendio previste dalla legislazione vigente.
Si ricorda che l’impianto gas da sottoporre ad accertamento risulta soggetto alle procedure di prevenzione incendi quando è asservito ad una delle attività incluse nell’elenco aggiornato in base alle leggi vigenti(1) e presenta le caratteristiche (in genere il valore di potenzialità) indicate nella descrizione di tale attività.
In tale condizione, la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento documentale varia proprio in funzione delle caratteristiche specifiche dell’attività.
In particolare, ai fini dell’accertamento documentale, per gli impianti di produzione del calore(2) con portata termica:

a. Minore o uguale a 116 kW
Non è richiesta alcuna documentazione aggiuntiva rispetto ai normali documenti previsti per l’accertamento;

b. Maggiore di 116 kW e minore od uguale a 350 kW
Trattasi di impianti soggetti alla regola tecnica ed alle procedure di prevenzione incendi, ma per i quali non si è tenuti a richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l’esame preventivo del progetto di prevenzione incendi. Per tale tipologia di impianti è necessario che un Professionista iscritto all’albo professionale produca – ed il clienti finale aggiunga alla documentazione per l’accertamento – una apposita dichiarazione, resa come da modello DP allegato alle Linee Guida CIG n. 11, attestante l’avvenuta elaborazione e consegna di uno specifico progetto riguardante il rispetto delle prescrizioni in materia antincendio.

c. Maggiore di 350 kW
Trattasi di impianti soggetti alla regola tecnica ed alle procedure di prevenzione incendi, per i quali vige l’obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l’esame preventivo del progetto di prevenzione incendi. Per tale tipologia di impianti è necessario che il cliente finale aggiunga alla documentazione per l’accertamento il parere di conformità espresso dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

(1) DPR 1° agosto 2011, n. 151 – “Semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”
(2) Corrispondente all’attività n. 74 dell’elenco riportato nel DPR 151/2011